Di seguito è riportato un riepilogo delle clausole del Contratto collettivo e dei regolamenti applicabili nella legge sull’istruzione. I membri sono invitati a rivedere la lingua clausal reale per la massima precisione.
Assenza di un insegnante per malattia per un periodo:
- di cinque giorni lavorativi consecutivi o meno possono essere certificati dal preside della scuola o dal funzionario del Consiglio incaricato del servizio appropriato;
- di oltre cinque giorni lavorativi consecutivi devono essere certificati da un medico autorizzato o medico di chirurgia dentale
- di oltre 20 giorni lavorativi consecutivi possono, a discrezione del Sovrintendente esecutivo o designato essere richiesto di essere certificati mensilmente da tale medico o medico di chirurgia dentale prima che l’insegnante abbia diritto al pagamento ai sensi del presente Accordo.
Ogni anno ogni insegnante riceverà:
- 11 Giorni di malattia al 100% di stipendio;
- 120 Giorni di congedo per invalidità a breve termine (STDLP) giorni al 90% di stipendio;
- Ricarica dei giorni 90% al 100% dagli 11 giorni di malattia inutilizzati dell’anno precedente
- Copertura LTDI (in caso di applicazione riuscita) quando i giorni di malattia e i giorni STDLP sono esauriti.
Quindi, ad esempio, se non usi 5 dei tuoi 11 giorni di malattia quest’anno, l’anno prossimo riceverai:
- 11 Giorni di malattia al 100% di stipendio;
- 120 giorni STLDP a 90%;
- 5 giorni dai giorni di malattia non utilizzati dell’anno precedente, da utilizzare in porzioni del 10% per ricaricare i giorni STDLP 90%.
Questo potrebbe darti 50 giorni aggiuntivi di congedo per malattia al 100% di stipendio. I restanti giorni 70 STDLP sarebbero al 90% di stipendio.
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- Modulo Abilità funzionali-Insegnamento secondario
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